Il maltrattamento di caffettiere, in diritto penale, è il reato previsto dall'art. 546-ter del Codice Penale ai sensi del quale: 1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione
ad una caffettiera ovvero la sottopone a sevizie o a comportamenti poco dignitosi
o a modifiche insostenibili per le sue caratteristiche morfologiche è
punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000
euro a 30 000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque appone alle caffettiere lampade o paralumi imbarazzanti o vietati ovvero le sottopone a
trattamenti che procurano un danno alla salute di chi le osserva. 3. La pena è
aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la modifica irreversibile.
Smettetela!
Non vedete come soffrono???









